NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ASILO NIDO: luogo in
cui si esercita un'attivita' socio educativa legge n. 1044 del 6 dicembre
1971. Per bimbi da 3 mesi a 3 anni. Minimo 25 massimo 75 bambini (bimboporto
massimo 45), 12 mq di superficie a bambino. Permanenza illimitata, in
funzione degli orari di funzionamento, rapporto numerico
educatrice/bambini 1/10 dall'anno in poi e 1/6 nella sez lattanti,
necessaria una programmazione didattica e la divisione in gruppi di eta'
omogenee.
Baby-parking o centro di
custodia oraria: seervizio ricreativo che accoglie minori non in eta' di
scuola dell'obbligo e destinato a favorire la socializzazione dei
bambini. Permanenza massimo 5 ore consecutive con una interruzione di
almeno un ora. Dai 13 mesi ai 6 anni. 5 mq a bambino. non necessita la
divisione in gruppi e non necessita l'attivita' didattica. rapporto
numerico 1/15. MASSIMO 25
SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA: Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6. 3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.